DENUNCE DI GIACENZA VINO - SCADENZA 10 SETTEMBRE
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione di giacenza vini
Soggetti interessati
Sono tenuti a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio il cui luogo di detenzione sia ubicato in un comune della Toscana.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:
i consumatori privati;
i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
Termine di presentazione
Le dichiarazioni di giacenza devono essere presentate ad ARTEA dal 1 agosto 2014 al 10 settembre 2014 utilizzando il modello informatico disponibile sul Sistema.
Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settembre saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione sia alle sanzioni dettate dall’art. 18 del Reg. CE n. 436/09.
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Ricordiamo che dal 2012 Toscana Certificazione Agroalimentare (T.C.A.) effettua controlli anche sui vini I.G.T..
Tutta la modulistica necessaria per i vini I.G.T. potrà essere scaricata direttamente dal sito della T.C.A. al seguente link