Scadenza pagamento tariffa fitosanitaria (art. 55 del D.lgs. 19 agosto 2005, n° 214)
L'art. 55 del D.lgs. 19 agosto 2005, n° 214 prevede il pagamento annuale della tariffa fitosanitaria. Tutte le aziende florovivaistiche, in possesso di autorizzazione all'ortovivaismo, sono tenute al pagamento di detta tariffa.
Il termine ultimo per il pagamento è il 31 gennaio 2011. Il pagamento è anticipato e la quota da versare varia a seconda della posizione aziendale:
- € 25,00 per le aziende in possesso della sola autorizzazione all'ortovivaismo
- € 50,00 per le aziende autorizzate all'emissione del passaporto
- € 100,00 per le aziende autorizzate all'emissione del passaporto in ZONE PROTETTE (ZP)
Quindi entro il prossimo 31 gennaio le aziende autorizzate dovranno provvedere al pagamento della tariffa nei seguenti modi:
- tramite versamento con bollettino postale sul c/c n° 200501 intestato ad ARPAT
oppure
- tramite bonifico intestato sempre ad ARPAT mediante BANCO POSTA su c/c n° 200501
codice ABI: 07601 codice CAB: 02800
In entrambe i casi deve essere riportata la causale di pagamento sotto riportata a seconda delle casistiche in cui si trova l'azienda:
1. Tariffa fitosanitaria - X - numero di autorizzazione regionale ........................./anno 2011
(per le aziende iscritte al RUP la cui tariffa è di € 25,00);
2. Tariffa fitosanitaria - X - numero di autorizzazione regionale ........................./anno 2011 - passaporto normale
(per le aziende con autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE la cui tariffa è di € 50,00);
3. Tariffa fitosanitaria - X - numero di autorizzazione regionale ........................./anno 2011 - passaporto ZP
(per le aziende con autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE per le zone protette la cui tariffa è di € 100,00);