ABBRUCIAMENTI AUTORIZZATI
Con la presente comunichiamo che nella G.U. – Serie Generale n° 114 del 24/06/2014 è stato pubblicato il Decreto Legge n° 9 del 24/06/2014 che chiarisce una volta per tutte il tema degli abbruciamenti dei residui vegetali agricoli e forestali.
Ricordiamo che questo tema è stato sempre oggetto di discussioni e interpretazioni soggettive fra operatori ed organi di controllo per normative regionali e nazionali discordanti.
L’articolo 14 comma 8 lettera b) del Decreto Legge 91 chiarisce in modo inequivoco che il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco possono essere bruciate sul posto purchè in piccoli cumuli e per un massimo di 3 metri cubi (steri) giornalieri per ettaro di superficie e previa Ordinanza del Sindaco competente per territorio che determini le aree, i periodi e gli orari. Naturalmente rimane il divieto della combustione nel periodo estivo (per l’elevato rischio di incendi) e nei periodi stabiliti dagli Enti preposti con norme e ordinanze specifiche.
L’articolo del Decreto Legge modifica l’art. 256 e 256 bis. del Decreto 152/2006.
Riportiamo di seguito il testo del comma interessato:
b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci,potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.».
Attendiamo ora che i Comuni emanino con urgenza le ordinanze contenenti le modalità di abbruciamento.
Per il momento abbiamo trovato soltanto l'Ordinanza del Comune di Agliana.